#emergenza coronavirus: ordinanza della regione lombardia in vigore dal 22 marzo 2020

Pubblicato il 23 marzo 2020 • Comune

Il Presidente della Regione Lombardia, ha firmato un'ordinanza che dispone limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.

L'ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;

- monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;

- sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

- sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

- sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

- chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore  successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;

- fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;

- chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

- divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

E' vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.

In allegato il testo dell'Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020

ORDINANZA n. 514 del 21.03.2020

Allegato formato pdf

ALLEGATO 1

Allegato formato pdf

ALLEGATO 2

Allegato formato pdf

ORDINANZA n. 515 del 22.03.2020

Allegato formato pdf


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